Statuto e regolamenti


ARTICOLO 1
Il C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) è un'Associazione avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche, sia a carattere amatoriale che a carattere agonistico, volte alla formazione fisica, morale e culturale dei cittadini, nonché di quelle attività culturali, ricreative, del tempo libero, di formazione exstrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana; l'Associazione persegue inoltre finalità assistenziali e di promozione sociale.
L'Associazione non ha scopo di lucro; ad essa è stata riconosciuta la qualifica di Ente Nazionale di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 24 giugno 1976 ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974. L'Associazione è Ente Nazionale di promozione sociale di cui all' art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno con D.M. 559/C.3206.12000.A. (101) del 29 febbraio 1992. L'Associazione è considerata O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L'Ente ha sede legale in Roma.

ARTICOLO 2
Il C.S.E.N. per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1:
- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federazioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e privati;
- cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di addestramento e formazione exstrascolastica per "operatori sportivi";
- coordina e promuove la costituzione di società o circoli sportivi, culturali e ricreativi, di promozione sociale, di centri giovanili di formazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva;
- collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali;
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;
- promuove ed organizza corsi ed attività di formazione professionale nelle materie di competenza;
- favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di impianti e strutture per la pratica dell'attività fisica;
- promuove ed organizza manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo sociale;
- persegue, inoltre, finalità tese all'organizzazione di movimenti ecologisti ed ambientalisti di protezione civile e del volontariato sociale;
- promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie avanzando, per il tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti territoriali, pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici locali per una adeguata programmazione culturale, sociale e sportiva;
- gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche, strutture di impianti pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, ambientali e del tempo libero;
- fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero, del volontariato sociale e della protezione civile;
- cura le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ed edita un proprio Organo di informazione: il periodico "Boy'Sport";
- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita ed alle iniziative dell'Ente;
- pone in essere ogni attività strettamente complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3
Il C.S.E.N., stabilisce, con il Regolamento Organico appprovato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva, le norme integrative dello Statuto, per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività.

ARTICOLO 4
Il C.S.E.N. opera attraverso strutture di base quali Società, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali e/o Assistenziali ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. La struttura di base, nucleo originario posto a fondamento della vita associativa dell'Ente, è una libera associazione fra cittadini, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme l'esperienza morale, culturale, sociale, assistenziale, sportiva, agonistica ed amatoriale, così come è inteso dal C.S.E.N..

ARTICOLO 5
Sono Soci del C.S.E.N.:
a) gli iscritti tesserati a tutte le Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli affiliati;
b) tutte le Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli affiliati;
c) i Componenti gli Organi Nazionali e Periferici dell'Ente;
d) i soci onorari di cui al successivo art. 29.

ARTICOLO 6
L'affiliazione al C.S.E.N. della Associazione, Società Sportive, Gruppo o Circolo è deliberata dal Comitato Provinciale competente per territorio, nel rispetto delle modalità di cui al Regolamento Organico. L'affiliazione può essere altresì deliberata dalla Presidenza Nazionale per i Circoli con somministrazione di alimenti e bevande aderenti alle associazioni "convenzionate" di cui al successivo art. 8.
L'affiliazione ha validità annuale e va pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dal Regolamento Organico. E' motivo di rifiuto dell'affiliazione o di revoca della stessa, l'eventuale adesione della Società Sportiva, Gruppo, Circolo o Associazione ad organizzazioni aventi finalità contrastanti o non compatibili con quelle dell'Ente.
La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi del C.S.E.N. e di tutte le sue strutture territoriali e di base (Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli). Non sono ammessi tesseramenti temporanei. Possono essere affiancati al tesseramento ordinario tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 7
L'Associazione, Società Sportiva, Gruppo o Circolo che chiede l'affiliazione al C.S.E.N. deve uniformare il proprio statuto ai principi ed alle finalità dell'Ente apportandovi tutte le modifiche necessarie.
Deve, in ogni caso, essere rispettato il fondamentale principio che la vita dell'Associazione, Società Sportiva, Gruppo o Circolo è regolata dall'Assemblea dei Soci, cui compete la decisione in ordine:
- all'elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l'eleggibilità indistintamente a ciascuno dei soci;
- all'approvazione dei bilanci sociali;
- deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento dell'Associazione, Società Sportiva, Gruppo o Circolo, il patrimonio sociale deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o destinato a finalità di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 8
E' qualificata "aderente" l'Associazione, Società Sportiva, Gruppo o Circolo che partecipi o collabori alla vita dell'Ente partecipando alle singole iniziative.
Sono qualificate "Convenzionate" quelle Associazioni o Gruppi Nazionali che perseguono finalità affini e complementari a quelle del C.S.E.N. e che intendono operare in sintonia con l'Ente e le sue strutture territoriali sulla scorta di apposita convenzione sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti nazionali.

ARTICOLO 9
Sono compiti delle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli, affiliati o aderenti, la promozione costante dell'esperienza sportiva ad ogni livello e l'organizzazione di attività a carattere agonistico, amatoriale, culturale e sociale che rispondano alle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto del C.S.E.N..

ARTICOLO 10
I Soci hanno diritto di voto:
a) gli iscritti tesserati nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli di appartenenza;
b) le Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli nei rispettivi Congressi Provinciali secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico dell'Ente;
c) i Componenti gli Organi Nazionali e Periferici dell'Ente nei rispettivi Organismi come indicato dallo Statuto e/o dal Regolamento Organico.
In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del codice civile.
I Soci:
a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nell'Ente;
b) possono presentare nuovi soci;
c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
e) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto del C.S.E.N. e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali;
f) hanno l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

ORGANI PERIFERICI

ARTICOLO 11
Sono organi periferici dell'Ente:
a) il Congresso Provinciale;
b) il Comitato Provinciale;
c) il Presidente Provinciale;
d) il Delegato Provinciale;
e) il Comitato Regionale;
f) il Presidente Regionale;
g) il Delegato Regionale.

ARTICOLO 12
Il Congresso Provinciale:
- esprime la volontà delle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli affiliati nella provincia;
- fissa gli orientamenti organizzativi e programmatici dell'attività dell'Ente sul territorio in funzione della precipua finalità di massima diffusione della pratica sportiva e degli scopi istituzionali dell'Ente;
- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge i componenti del Comitato Provinciale secondo le norme di cui al Regolamento Organico.
Il Congresso Provinciale è convocato dal Comitato Provinciale, in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un numero di affiliate pari a 1/3 di quelle della provincia.

ARTICOLO 13
Il Comitato Provinciale:
- attua le decisioni del Congresso Provinciale;
- promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli nel territorio secondo gli indirizzi fissati dal Congresso Provinciale;
- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- elegge l'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- delibera sulle domande di affiliazione ed adesione;
- approva il rendiconto economico annuale.
Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

ARTICOLO 14
Il Presidente Provinciale:
- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;
- presiede l'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale;
- sovrintende all'attività dell'Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;
- nomina, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Zonali o Cittadini;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento della vita dell'Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;
- ove necessario, nomina i rappresentanti del C.S.E.N. negli organismi, pubblici o privati, locali ed anche i Responsabili Tecnici Provinciali di settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente;
- delibera, in prima istanza, sulle controversie tra i Soci.

ARTICOLO 15
Il Presidente Provinciale può, per comportamento non corretto dei Soci, dei Dirigenti e delle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli affiliati, infliggere esclusivamente le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.37.

ARTICOLO 16
Il Delegato Provinciale assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale.

ARTICOLO 17
L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella sua azione ed é composto:
a) dal Vice Presidente Provinciale che sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità dello stesso o per sua delega;
b) dal Segretario, cui spetta di porre in esecuzione le direttive impartite dal Presidente, di redigere i verbali dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato Provinciale, di effettuare le convocazioni;
c) dal Tesoriere, cui spetta il controllo sulla gestione e regolarità del bilancio.

ARTICOLO 18
Il Comitato Regionale é composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali ed ha la precipua funzione di coordinamento delle attività di questi ultimi al fine di evitare sovrapposizioni o contrasti di iniziative a danno dell'immagine organizzativa, operativa ed economica dell'Ente.
In particolare é di sua competenza:
- l'organizzazione di manifestazioni interprovinciali di particolare rilevanza;
- il controllo sugli organi periferici dell'Ente affinché siano rispettate le direttive di sviluppo deliberate dal Consiglio Nazionale;
- l'elezione del Presidente Regionale;
- l'elezione dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
- la nomina, ove necessario, dei rappresentanti del C.S.E.N. presso gli Enti ed Istituzioni pubbliche e private regionali ed anche, ove opportuno, dei Responsabili Tecnici Regionali di settore previa intesa con il Responsabile Nazionale corrispondente;
- ratifica le domande di adesione e affiliazione;
- delibera in seconda istanza sulle controversie concernenti il Presidente o il Comitato Provinciale;
- approva il rendiconto economico annuale.
Il Comitato Regionale é convocato almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.
Il Comitato Regionale é validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice.

ARTICOLO 19
Il Presidente Regionale:
- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva.

ARTICOLO 20
L'Ufficio di Presidenza Regionale coadiuva il Presidente nella sua azione ed é altresì composto:
a) dal Vice Presidente Regionale che sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità dello stesso o per sua delega;
b) dal Segretario, cui spetta di porre in esecuzione le direttive impartite dal Presidente, di redigere i verbali dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato Regionale, di effettuare le convocazioni;
c) dal Tesoriere, cui spetta il controllo sulla gestione e regolarità del bilancio.

ARTICOLO 21
Il Delegato Regionale assume le funzioni e i compiti del Presidente Regionale.

ARTICOLO 22
I Comitati Provinciali e Regionali sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell'attività istituzionale svolta, esclusivamente con il loro patrimonio.

ARTICOLO 23
Il patrimonio dei Comitati é costituito:
- dai contributi degli Enti locali;
- dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;
- dai contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;
- da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;
- da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.
In caso di scioglimento l'attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio dell'Ente.

ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 24
Sono organi nazionali del C.S.E.N.:
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Nazionale;
- il Segretario Amministrativo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

ARTICOLO 25
Il Congresso Nazionale é il massimo organo del C.S.E.N. e le sue deliberazioni sono sovrane.
Ad esso compete di:
a) esprimere la volontà dell'Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.1;
b) fissare gli orientamenti programmatici dell'attività quadriennale dell'Ente;
c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
d) eleggere il Presidente Nazionale del C.S.E.N.;
e) eleggere i membri del Consiglio Nazionale di cui al successivo art.27;
f) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
g) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;
h) dichiarare lo scioglimento dell'Ente.

ARTICOLO 26
Il Congresso Nazionale é convocato in via ordinaria dal Presidente Nazionale ogni 4 anni e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 3/4 dei componenti il Consiglio Nazionale, o di almeno 40 Comitati Provinciali.
Il Congresso é altresì convocato in via straordinaria nel caso di dimissioni contestuali di almeno 3/4 dei componenti del Consiglio Nazionale o di dimissioni del Presidente Nazionale.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali.
Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
Nel caso di cui all'art.25, lettera h) la maggioranza richiesta é quella dei 3/4 degli intervenuti.
Ciascun avente diritto al voto non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 27
Il Consiglio Nazionale é composto:
- dal Presidente Nazionale, che lo presiede;
- dai Presidenti Regionali che ne sono membri di diritto;
- da un numero di Consiglieri, pari al numero delle regioni italiane, eletti dal Congresso Nazionale tra i Presidenti Provinciali e quelle personalità che si siano distinte nell'ambito delle attività sportive, culturali e ricreative in armonia con i fini istituzionali dell'Ente.
E' convocato almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno i 3/4 dei suoi componenti.
E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

ARTICOLO 28
Al Consiglio Nazionale compete:
a) l'attuazione delle linee programmatiche dell'Ente così come determinate dal Congresso Nazionale;
b) l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;
c) la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'attività dell'Ente nel suo complesso;
d) l'approvazione della gestione finanziaria;
e) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Regionali e Provinciali, nonché le determinazioni in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;
f) la fissazione dei criteri di erogazione dei contributi ordinari ai Comitati Regionali e Provinciali;
g) lo scioglimento, per irregolarità nella gestione o mancato funzionamento o per altri comprovati motivi, dei Comitati Provinciali e la nomina di un Commissario Straordinario Provinciale;
h) lo scioglimento, per gli stessi motivi di cui al punto che precede, dei Comitati Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario Regionale;
i) l'elezione del Segretario Nazionale;
l) l'elezione del Segretario Amministrativo;
m) le elezioni, tra i suoi componenti, dei tre Vice Presidenti Nazionali;
n) la emanazione e la modifica del Regolamento Organico;
o) l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva;

ARTICOLO 29
Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di "Presidente Onorario" o nominare "Soci Onorari" quelle personalità, anche di nazionalità straniera, che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del C.S.E.N. o che si siano distinte nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 30
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente verso i terzi ed in eventuali giudizi.
Egli inoltre:
- ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ad altri dirigenti dell'Ente;
- presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;
- provvede alla esecuzione delle relative delibere;
- provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività dell'Ente;
- nomina i Delegati Regionali di cui all'art.21 dello Statuto sentito il Consiglio Nazionale;
- nomina i Delegati provinciali e zonali nel territorio ove ancora l'Ente non é presente;
- delibera in via d'urgenza sui punti g) e h) dell'art.28, sottoponendo successivamente la delibera alla ratifica della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile;
- esprime il suo parere sulle linee generali dei piani di lavoro formulati dai Comitati Regionali e Provinciali;
- adotta in via d'urgenza le delibere di competenza della Giunta Esecutiva, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;
- sovrintende all'Ufficio Tecnico Centrale ed all'Ufficio Stampa;
- stipula e sottoscrive le Convenzioni Nazionali da sottoporre a ratifica della Giunta Esecutiva;
- ratifica le domande di affiliazione dei circoli assistenziali e ricreativi, autorizzandone l'apertura e delibera sulle richieste di affiliazione di cui al 2° comma dell'art. 6;
- revoca le autorizzazioni all'apertura di cui al punto precedente.

ARTICOLO 31
I Vice Presidenti Nazionali sostituiscono il Presidente in caso di impedimento o per sua delega. Nel caso di assenza prolungata del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Ente.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti e funzioni specifiche.
Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti costituendo così l'Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 32
La Giunta Esecutiva é composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti e da 9 membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti. La perdita della qualifica di Consigliere Nazionale comporta la decadenza dalla eventuale qualifica di componente della Giunta Esecutiva.
E' convocata almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno sette componenti.
Essa:
- provvede alla amministrazione ordinaria dell'Ente secondo le direttive del Consiglio Nazionale;
- adotta in via di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, con successiva ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- ratifica le elezioni degli organi periferici;
- attribuisce incarichi tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari che presiedano al più corretto sviluppo tecnico delle singole discipline praticate, nel doveroso rispetto delle esigenze di tutela fisico-atletica dei soci;
- cura e verifica, conseguentemente, la corretta applicazione dei programmi tecnici;
- delibera sui programmi particolareggiati dell'attività dell'Ente e sui Regolamenti Tecnici dei vari settori;
- ratifica le delibere adottate dal Presidente Nazionale in via d'urgenza.

ARTICOLO 33
Il Segretario Nazionale:
- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento dell'Ente;
- cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- é preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'Ente;
- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;
- é il Segretario del Congresso Nazionale;
- partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;
- cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;
- informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello Nazionale;
- informa tempestivamente il Coni e le autorità locali competenti delle nomine effettuate in seno all'Ente ai vari livelli;
- cura l'esecutività delle convenzioni con le FSN e quelle con gli Organismi Nazionali erogatori di pubblici servizi in favore dei Soci.

ARTICOLO 34
Il Segretario Amministrativo:
- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche amministrative che riguardano l'attività ed il funzionamento dell'Ente;
- é preposto alla redazione e conservazione dei libri contabili e delle altre scritture amministrative previste dalla legge;
- é preposto alla registrazione e conservazione dei documenti contabili;
- coadiuva il Presidente nella stesura e redazione dei bilanci;
- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
- segue i rapporti con i competenti Uffici Amministrativi del Coni.

ARTICOLO 35
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa.
Il Collegio, nella prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive.
Ad esso é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell'Ente.
Riferisce annualmente al Consiglio Nazionale sullo stato dell'amministrazione dell'Ente.
Il Presidente del Collegio partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 36
Il Collegio Nazionale dei Probiviri é l'organo cui sono devolute le funzioni di giustizia interna.
Esso é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica.
Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive.
Ad esso sono demandati i giudizi:
- sulle controversie fra Soci, in seconda istanza;
- sul riesame delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art.15;
- sulle controversie fra i Soci e gli Organi del C.S.E.N.;
- sui conflitti fra gli Organi dell'Ente in unica istanza;
- sui comportamenti dei Soci, dei Dirigenti e delle Società affiliate non rispondenti allo spirito del C.S.E.N. ed alle finalità da questo perseguite;
- sui fatti e comportamenti illeciti tenuti dai Soci verso l'Ente, esprimendo in tale caso parere consultivo sulle eventuali conseguenti deliberazioni degli Organi Statutari.
Il Presidente del Collegio partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 37
E' riconosciuto al Collegio Nazionale dei Probiviri nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, il più ampio potere istruttorio all'interno dell'Ente.
Il rifiuto ad una sua richiesta costituisce grave infrazione disciplinare.
Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
a) richiamo;
b) diffida;
c) deplorazione;
d) multa;
e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;
f) espulsione.
L'inflizione delle sanzioni disciplinari da parte del Collegio può essere motivo di ineleggibilità o decadenza degli Organi dell'Ente.

ARTICOLO 38
E' fatto divieto ai Soci ed alle Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli, in caso di controversie istituzionali con l'Ente o i suoi Organi, di adire la magistratura ordinaria senza aver chiesto ed ottenuto autorizzazione scritta dalla Giunta Esecutiva, previo parere del Collegio Nazionale dei Probiviri. La violazione di tale precetto comporta l'automatica espulsione dal C.S.E.N. del Socio, della Associazione, Società Sportiva, Gruppo o Circolo affiliato.

ARTICOLO 39
Le Associazioni, Società Sportive, Gruppi o Circoli affiliati ed aderenti al C.S.E.N. sono, dal punto di vista patrimoniale, entità distinte fra loro e dall'Ente e dai suoi organi in tutte le sue articolazioni.
Il C.S.E.N., pertanto, come non può interferire nella loro gestione interna (salvo per quanto previsto dall'art.7), non é legalmente responsabile delle obbligazioni patrimoniali dalle stesse assunte autonomamente.

ARTICOLO 40
Il patrimonio del C.S.E.N. é costituito:
- dal contributo del C.O.N.I.;
- dalle quote di affiliazione e tesseramento;
- da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;
- da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dall'Ente.
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Durante la vita dell'Ente è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti Sportivi similari, secondo le deliberazioni del Congresso a maggioranza qualificata dei 3/4 degli intervenuti.
In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 41
L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario.
L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell'anno successivo.

ARTICOLO 42
Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali dell'Ente di cui al precedente Statuto per:
- dimissioni;
- espulsione;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale.
Nel caso di decadenza subentrano, ove previsti e in ordine di nomina, i membri supplenti.
Al Presidente Nazionale subentra il più anziano fra i Vice Presidenti, per iscrizione all'Ente.

ARTICOLO 43
Sono incompatibili le seguenti funzioni:
a) di membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri con quella di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Delegato Regionale, Provinciale o Zonale, di Commissario Straordinario, o con quelle concernenti incarichi dirigenziali aventi carattere di continuità a livello nazionale;
b) di membro del Collegio dei Probiviri con quella di Presidente di Società Sportiva, Circolo, Associazione o Gruppo affiliato;
c) di Presidente del Comitato Regionale con quella di Presidente di Comitato Provinciale.

ARTICOLO 44
Il Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Nazionale, é parte funzionale del presente Statuto anche con valore di integrazione e di surroga.
In esso sono esplicitati, tra l'altro, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni dei vari Organi, delle relative deliberazioni e dei bilanci e rendiconti economico-finanziari.

ARTICOLO 45
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.